Sez. 3, Sentenza n. 38635 del 31/05/2017 Ud. (dep. 02/08/2017) Rv. 271067 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - IN GENERE | Percorso terapeutico seguito dall'imputato di comprensione del disvalore del reato commesso - Rilevanza - Integrazione della circostanza cui all'articolo 62 n. 6 cod. pen. (attivo ravvedimento) - Esclusione.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - IN GENERE
La circostanza attenuante comune dell'attivo ravvedimento, prevista dall'art. 62, comma primo, n. 6, seconda ipotesi, cod. pen. non può essere concessa per il fatto che l'autore del reato abbia intrapreso un percorso terapeutico volto alla comprensione del disvalore del reato commesso, e, quindi, in relazione a semplici stati psicologici interiori dell'imputato, essendo, invece, necessaria l'elisione delle conseguenze dannose della condotta. (Fattispecie di realizzazione di materiale pedopornografico in cui la S.C. ha, altresì, puntualizzato che eventuali percorsi interiori di comprensione del disvalore del reato commesso possono essere al più valutati ai fini della determinazione della pena, ai sensi dell'art. 133, comma secondo, n. 3), cod. pen., ovvero del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, di cui all'art. 62-bis, cod. pen.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)