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Sez. 2, Sentenza n. 634 del 26/02/1969 (Rv. 338871 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DEGLI ARTT. 2948, N.4, 2955, N.2, E 2956, N.1, COD.CIV. - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE IN PENDENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338871-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DEGLI ARTT. 2948, N.4, 2955, N.2, E 2956, N.1, COD.CIV. - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE IN PENDENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO - ESCLUSIONE.*

A seguito della pronuncia di illegittimita costituzionale degli artt. 2948, n.4, 2955, n.2, e 2956, n.1, cod. civ. (sentenza 10 giugno 1966, n.63, della Corte costituzionale), deve ritenersi che, in pendenza del rapporto di lavoro, non puo decorrere la prescrizione dei crediti vantati dal prestatore d'opera nei confronti dell'imprenditore in relazione al rapporto medesimo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2955 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)