Sez. 2, Ordinanza n. 30930 del 25/11/2025 (Rv. 676964-01)
TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Negozio transattivo - Configurabilità - Condizioni - Concessioni reciproche - Contenuto - Assunzione di obbligo nei confronti di un terzo - Legittimità - Fattispecie.
TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Affinché un negozio possa essere considerato transattivo è necessario, da un lato, che esso abbia ad oggetto una res dubia, e cioè cada sopra un rapporto giuridico avente, almeno nell'opinione delle parti, carattere d'incertezza, e, dall'altro lato, che, nell'intento di far cessare la situazione di dubbio venutasi a creare tra loro, i contraenti si facciano delle concessioni reciproche, il cui contenuto può essere il più vario e può consistere anche nella rinuncia ad un diritto, cui corrisponda l'assunzione di un obbligo nei confronti di un terzo, nel qual caso la transazione si configura come contratto a favore di terzo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione con la quale è stata ritenuta res inter alios acta la transazione, intervenuta tra committente venditore, appaltatore dei lavori e condominio, con cui l'appaltatore si era impegnato ad eliminare i vizi insorti - nell'ambito degli eseguiti lavori di ristrutturazione - anche in immobili di proprietà esclusiva).
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)