Sez. 5 - , Ordinanza n. 19594 del 24/07/2018 (Rv. 649824 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE | Presupposti di fatto del principio di diritto enunciato - Vincolatività - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE
Nell'ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di cassazione vincola al principio affermato ed ai relativi presupposti in fatto, sicché il giudice di rinvio deve uniformarsi non solo alla regola giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione. (Fattispecie relativa ad istanza di rimborso delle imposte sui redditi nella quale la S.C. ha annullato l'impugnata sentenza, resa in sede di rinvio, che, in violazione al principio di diritto, aveva fatto decorrere il termine di decadenza per la presentazione di tale istanza dal versamento degli acconti, anziché da quello del saldo, pur avendo accertato il presupposto del diritto al rimborso derivante dall'eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)