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Sez. 5 - , Sentenza n. 24708 del 05/11/2020 (Rv. 659713 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Iva - Fusione per incorporazione di società - Calcolo della percentuale detraibile per operazioni esenti (c.d. “pro rata”) nell’anno della fusione - Ammontare complessivo di operazioni imponibili ed esenti - Necessità - Rilevanza di distinti “pro rata” per ciascuna società - Esclusione - Conseguenze in tema di credito Iva.
Stato
decisa il 2020-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659713-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In tema di IVA, nel caso di fusione per incorporazione di una o più società in altra, ai fini del calcolo della percentuale detraibile da quest'ultima in relazione al compimento di operazioni esenti (c.d. "pro rata") per l'anno d'imposta in cui si è perfezionata la fusione, occorre avere riguardo all'ammontare complessivo e aggregato delle operazioni imponibili ed esenti effettuate da tutte le società coinvolte, senza che sia possibile tener conto di distinti "pro rata", per ciascuna delle società incorporate, per il periodo antecedente alla fusione stessa. Ne consegue che la società incorporante non può legittimamente chiedere a rimborso un credito IVA vantato da una società incorporata e derivante dalle operazioni effettuate nell'anno di perfezionamento della fusione, in quanto - avuto riguardo alla disciplina dettata dall'art. 2504, comma 4, c.c. e dall'art. 19, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 nel testo vigente "ratione temporis" - la fusione stessa determina l'estinzione delle società incorporate, col subentro dell'incorporante nell'esercizio dei relativi diritti ed obblighi, mentre il diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti, anche se definitivamente conseguito dalla stessa società incorporata, va ulteriormente conformato alle risultanze emergenti dall'unica dichiarazione IVA annuale presentata dalla società incorporante, ai fini del suo esercizio.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2504 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)