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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 171 del 1980

Decisione
decisa il 1980-11-27, depositata il 1980-12-15
ECLI
ECLI:IT:COST:1980:171
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15195

  • Circolazione stradale
  • Responsabilità civile
  • Assicurazione obbligatoria
  • Giudizio per il risarcimento per il risarcimento del danno
  • Citazione dell'assicuratore
  • Tempi e modi
  • Estraneità della norma impugnata alla questione
  • Manifesta infondatezza. circolazione stradale
  • Responsabilità civile
  • Assicurazione obbligatoria (legge sull')
  • Risarcimento del danno
  • Incidenza sulla garanzia del diritto di difesa
  • Esclusione.
Leggi la massima
La disciplina dei tempi e modi della citazione dell'assicuratore nel giudizio penale pendente nei confronti dell'assicurato è contenuta negli articoli del codice processuale penale concernenti il responsabile civile e non nell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990. Peraltro, come la Corte ha già affermato, il procedimento previsto del suddetto articolo è da ritenersi adeguato rispetto alla garanzia costituzionale del diritto di difesa. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.). - S. n. 198/1975.

Norme impugnate

  • art. 24 legge 24 dicembre 1969, n. 990

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), promosso con ordinanza emessa il 6 dicembre 1975 dal Pretore di Padova nel procedimento penale a carico di Miglioranza Walter, iscritta al n. 116 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 24 marzo 1976. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1980 il Giudice relatore Alberto Malagugini.
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe è stata proposta, in riferimento all'art. 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, "nella parte in cui autorizzando la citazione dell'assicuratore in qualunque momento dell'istruttoria, non gli assicura la parità dei diritti con l'imputato e così l'assistenza difensiva fin dai primi atti di polizia giudiziaria".
punto 2
Considerato che la disposizione di legge denunziata non disciplina affatto i tempi e i modi della citazione dell'assicuratore nel giudizio penale pendente nei confronti dell'assicurato, disciplina che è contenuta negli articoli del codice processuale penale concernenti il responsabile civile; che l'adeguatezza del procedimento previsto dalla disposizione denunciata, rispetto alla garanzia costituzionale del diritto di difesa, è già stata riconosciuta da questa Corte, con la sentenza n. 198 del 1975.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sollevata con riferimento all'art. 24 Cost. dall'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1980. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI- ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze