Sez. 6, Sentenza n. 823 del 02/05/1967 Ud. (dep. 06/07/1967) Rv. 104941 - 01
COMPETENZA PENALE - RIMESSIONE DI PROCEDIMENTI - CASI - PROCEDIMENTI - RIGUARDANTI MAGISTRATI - SI ESTENDE ANCHE AI MAGISTRATI DEL PM - DIBATTIMENTO - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO AI REATI COMMESSI IN UDIENZA - INOSSERVANZA - NULLITA.*
COMPETENZA PENALE - RIMESSIONE DI PROCEDIMENTI - CASI - PROCEDIMENTI - RIGUARDANTI MAGISTRATI - SI ESTENDE ANCHE AI MAGISTRATI DEL PM - DIBATTIMENTO - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO AI REATI COMMESSI IN UDIENZA - INOSSERVANZA - NULLITA.*
Per effetto della soppressione del capoverso dell'art 60 cod proc pen disposto dalla legge 18 giugno 1955, n 54, deve ritenersi che, in tutti quei casi nei quali il giudice o il magistrato del PM sia offeso da un reato ed il procedimento appartenga alla Competenza dell'ufficio giudiziario presso il quale egli esercita le sue funzioni, la Corte di Cassazione deve provvedere a rimettere il procedimento ad altro ufficio giudiziario. Tale principio vale, quindi, anche nel caso in cui si tratti di reato commesso in udienza (art 435 cod proc pen), giacche la norma dell'art 60 e di applicazione generale e comprende tutte le possibili ipotesi, come si desume dalla sua stessa ratio che e quella di evitare ogni sospetto di parzialita del magistrato che e giudice e al tempo stesso persona offesa. La predetta norma toglie al giudice, che sarebbe competente secondo i normali criteri, la capacita a conoscere di quel determinato procedimento onde la sua inosservanza determina una nullita assoluta ed insanabile ai sensi dell'art 185 n 1 cod proc pen.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 435 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 60 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)