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Sez. 1, Sentenza n. 10238 del 20/01/1988 Ud. (dep. 19/10/1988) Rv. 179476 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CONCESSIONE O DINIEGO - POTERE DISCREZIONALE - MOTIVAZIONE SUFFICIENTE - CONDIZIONI - IN SEDE DI APPELLO - MOTIVI SPECIFICI - VALUTAZIONE - OBBLIGATORIETÀ - SUSSISTENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1988-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179476-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CONCESSIONE O DINIEGO - POTERE DISCREZIONALE - MOTIVAZIONE SUFFICIENTE - CONDIZIONI - IN SEDE DI APPELLO - MOTIVI SPECIFICI - VALUTAZIONE - OBBLIGATORIETÀ - SUSSISTENZA - LIMITI.*

La concessione o il diniego di circostanze attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale è tenuto a giustificare il corretto uso di tale potere, al fine di dimostrare che non sia trasmodato in arbitrio. Quindi non è necessaria una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o rilevabili dagli Atti, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi ritenuti decisivi e rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri. In Sede di impugnazione, tuttavia, il giudice di appello non può totalmente trascurare le deduzioni specificamente esposte nei motivi di gravame, tranne che non si tratti di deduzioni inconsistenti e manifestamente infondate. (V mass n 168903; (V mass n 168761).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)