Sez. 3, Sentenza n. 44918 del 14/10/2004 Ud. (dep. 19/11/2004) Rv. 230422 - 01
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - FAVOREGGIAMENTO | Rapporto di meretricio - Condotta ulteriore del cliente - Riaccompagnamento della prostituta sul luogo nel quale ella esercita la prostituzione - Configurabilità del reato - Esclusione - Ragioni.
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - FAVOREGGIAMENTO
Il reato di favoreggiamento della prostituzione si qualifica per due elementi: la posizione di terzietà del favoreggiatore nei confronti dei soggetti necessari (prostituta e cliente) e l'attività di intermediazione tra offerta e domanda, volta a realizzare le condizioni (o ad assicurarne la permanenza) per la formazione del futuro accordo, il quale deve rientrare nella prospettiva dell'autore del reato. Non integra, pertanto, il reato di favoreggiamento della prostituzione la condotta del cliente che, dopo la consumazione del rapporto di meretricio, riaccompagni con la propria auto la donna nel luogo di esercizio della prostituzione, ove l'aveva prelevata, in quanto tale comportamento non è posto in essere da un soggetto in posizione di terzietà e non ha autonoma rilevanza, ma è invece meramente accessorio al rapporto lecito di meretricio instauratosi tra cliente e prostituta, rapporto che, nel caso della prostituzione da strada, esige una consumazione in un luogo diverso da quello dell'incontro.
Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)