Sez. 5, Sentenza n. 13668 del 05/11/2001 (Rv. 550013 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI | Imprese esercenti attività di spettacolo - Applicazione del regime speciale - Presupposto.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI
Il regime speciale di applicazione dell'IVA per le imprese che organizzano spettacoli e pubblici intrattenimenti, disciplinato dall'art. 74, quinto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, presuppone che l'attività di spettacolo o di pubblico intrattenimento abbia avuto inizio, essendo altrimenti impossibile determinare la base imponibile e l'importo delle detrazioni, calcolate forfettariamente in misura pari ad una percentuale della base imponibile; prima di tale momento, pertanto, l'ammontare dell'imposta deve essere calcolato nei modi ordinari.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)