Sez. 2, Sentenza n. 11257 del 18/07/2003 (Rv. 565265 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Perfezionamento - Consegna al destinatario - Prova - A mezzo dell'avviso di ricevimento - Necessità - Mancata produzione - Conseguenze - Inesistenza della notifica - Notifica del ricorso per cassazione a mezzo posta - Applicabilità di detto principio - Ammissibilità del ricorso - Esclusione - Fondamento - Sentenza della Corte costituzionale n. 477/2002 - Effetti.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA
La notifica a mezzo del servizio postale - anche se con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario si hanno per verificati, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, gli effetti interruttivi alla stessa connessi per il notificante - non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 cod. proc. civ. e dalle disposizioni della legge 20 novembre 1982, n. 890, è il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità e l'idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita. Ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l'inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.) e l'inammissibilità del ricorso medesimo, non potendosi accertare - se non più la tempestività della proposizione, per effetto della menzionata sentenza costituzionale (anche se l'esito negativo della notificazione potrebbe riproporre il problema ove nel frattempo sia decorso il termine utile)- l'effettiva e valida costituzione del contraddittorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)