Sez. 3, Sentenza n. 2594 del 28/04/1981 (Rv. 413372 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA - CONTRATTO DI TRASPORTO - CLAUSOLA LIMITATIVA DI RESPONSABILITA - OPERATIVITA A FAVORE DI ENTRAMBE LE PARTI - CLAUSOLA VESSATORIA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA - CONTRATTO DI TRASPORTO - CLAUSOLA LIMITATIVA DI RESPONSABILITA - OPERATIVITA A FAVORE DI ENTRAMBE LE PARTI - CLAUSOLA VESSATORIA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Qualora in un contratto di trasporto, il riferimento alla clausola limitativa di responsabilita sia fatta da entrambi i contraenti, con la conseguenza che la clausola stessa e operativa a favore sia dell'una che dell'altra parte, non puo parlarsi di clausola vessatoria, che e soltanto quella predisposta dal contraente piu forte e, proprio per questo, va approvata specificamente per iscritto, ai sensi dell'art 1341 cod civ (Conf 5422/78, mass n 395181; (Conf 3989/77, mass n 387676; (Conf 3625/69, mass n 343838).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1678
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)