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Sez. 1, Sentenza n. 793 del 09/03/1976 (Rv. 379449 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI FAMIGLIA - MINIMO IMPONIBILE - REDDITO - DETRAZIONI - ELEMENTI FORNITI DAL CONTRIBUENTE - GRADO DI AFFIDABILITA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1976-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379449-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI FAMIGLIA - MINIMO IMPONIBILE - REDDITO - DETRAZIONI - ELEMENTI FORNITI DAL CONTRIBUENTE - GRADO DI AFFIDABILITA - CONSEGUENZE.*

Dall'art 117 del RD 14 settembre 1931, n 1175 sulla finanza locale, si ricava, in tema di imposta di famiglia, che, fermo il principio per cui dal reddito accertato vanno detratte le spese di produzione, delle imposte, sovrimposte e tasse, dei censi, canoni, livelli e altri oneri che lo gravano, il modo di conteggio di tali detrazioni dipende dal grado di affidabilita degli elementi forniti dal contribuente al riguardo; per conseguenza, mentre degli oneri di cui sia stata data la prova certa e sicura va tenuto conto integralmente, di altri oneri che, pur risultanti, non siano suscettibili di una Determinazione precisa, puo l'ufficio tributario procedere ad una valutazione complessiva.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 117 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)