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Sez. L, Sentenza n. 3429 del 24/05/1980 (Rv. 407261 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA - REQUISITI - INDICAZIONE DELLA PRECISA MISURA DEL CREDITO VANTATO - NECESSITA - ESCLUSIONE - EFFICACIA INTERRUTTIVA DI UN ATTO DEL CREDITORE - ACCERTAMENTO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407261-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA - REQUISITI - INDICAZIONE DELLA PRECISA MISURA DEL CREDITO VANTATO - NECESSITA - ESCLUSIONE - EFFICACIA INTERRUTTIVA DI UN ATTO DEL CREDITORE - ACCERTAMENTO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*

Per interrompere la prescrizione estintiva mediante la Costituzione in mora occorre un atto mediante il quale il creditore manifesti, contro la presunzione implicita derivante dal decorso del tempo, la chiara volonta diretta ad ottenere il soddisfacimento dei propri diritti, senza che occorra l'indicazione della precisa misura del credito vantato. In tali limiti, lo stabilire nei singoli casi se un atto, il cui contenuto sia evidenziato dallo stesso tenore del documento, abbia efficacia interruttiva e compito riservato al giudice del merito il cui giudizio e incensurabile in Sede di legittimita se e logicamente e correttamente espresso.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)