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Sez. 2, Sentenza n. 8803 del 30/05/2003 (Rv. 563809 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - CURATORE SPECIALE | Conflitto d'interessi tra rappresentante e rappresentato - Disciplina ex art.78 cod. proc. civ. - Omessa nomina del curatore - Vizio di costituzione del contraddittorio - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio - Sussistenza - Rappresentanza sostanziale nel processo e rappresentanza sostanziale - Rilevanza - Differenze.
Stato
decisa il 2003-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563809-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - CURATORE SPECIALE

In caso di omessa nomina di un curatore speciale previsto dall'art. 78 secondo cod. proc. civ. quando vi sia conflitto d'interessi con il rappresentante, il vizio di costituzione del rapporto processuale, determinando la nullità dell'intero giudizio per violazione della garanzia costituzionale del diritto di difesa di cui all'art.24 Cost., deve essere rilevato dal giudice d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio ed anche in sede di legittimità, sempreché sulla questione non si sia formato il giudicato interno, atteso che si verte in tema di rappresentanza sostanziale nel processo e non di rappresentanza sostanziale, essendo invece in quest'ultima ipotesi rimessa all'apprezzamento del giudice di merito - come tale non deducibile per la prima volta né rilevabile d'ufficio in sede di legittimità- l'indagine sulla compatibilità o meno dell'interesse del rappresentante con quello del rappresentato. Nella specie la S.C., nel dichiarare la nullità dell'intero giudizio, ha rilevato d'ufficio l'omessa nomina da parte del giudice di merito del curatore, avendo ravvisato il conflitto d'interessi di cui all'art. 78 cod. proc. civ. fra la società cooperativa convenuta, che aveva dedotto il difetto di titolarità del rapporto per essere stato il contratto - posto a base della domanda dall'attore - sottoscritto, a titolo personale e non quale organo rappresentativo della società stessa dalla medesima persona fisica che nel giudizio ne aveva assunto la rappresentanza legale

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)