Sez. 5, Sentenza n. 32035 del 16/05/2014 Ud. (dep. 21/07/2014) Rv. 261752 - 01
SENTENZA - FALSITÀ IN DOCUMENTI | Dichiarazione di falsità di atti preliminari alla formazione della graduatoria di un pubblico concorso - Possibilità per il giudice di disporre la cancellazione di un candidato dalla graduatoria - Esclusione - Ragioni.
SENTENZA - FALSITÀ IN DOCUMENTI
Il giudice penale, anche quando accerta e dichiara con sentenza la falsità di atti e di documenti che costituiscono il presupposto per l'inserimento di un soggetto nella graduatoria di un pubblico concorso, non può modificare quest'ultima disponendo la cancellazione da essa del candidato, essendo tale potere esercitabile esclusivamente dall'amministrazione competente, nelle forme proprie dei provvedimenti amministrativi.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 537
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)