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Sez. 4, Sentenza n. 21142 del 21/03/2001 Ud. (dep. 24/05/2001) Rv. 219576 - 01

ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - COPIE - IN GENERE | Sentenza redatta con grafia illegibile - Obbligo dell'ufficio di fornire copia dattiloscritta - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219576-01

ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - COPIE - IN GENERE

In tema di atti del procedimento, la disposizione di cui all'art. 116 c.p.p., secondo cui chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio di copia a proprie spese, deve essere intesa nel senso che tale diritto si riferisce a copie leggibili e comprensibili, con la conseguenza che, ove l'originale dell'atto tale non sia, l'ufficio richiesto è tenuto a fornire una copia che delle predette caratteristiche sia dotata, allo scopo di non vanificare le finalità di garanzia cui la norma è preordinata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 116, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 116

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)