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Sez. 1, Sentenza n. 9196 del 08/04/2025 (Rv. 674456-01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Immigrazione - Decreto di trattenimento dello straniero espulso - Sindacato del giudice di pace - Novellato art. 32 del d.lgs. n. 25 del 2008 - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674456-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di protezione internazionale, il provvedimento che dispone l'obbligo di rimpatrio e il divieto di reingresso in Italia, previsto dal novellato art. 32, comma 4, del d.lgs. 25 del 2008, in ossequio al principio di economia degli atti giuridici e per espressa previsione normativa, tiene luogo e produce gli stessi effetti del decreto di espulsione emesso dalla Commissione territoriale, la cui esecuzione è affidata al Questore, e, pertanto, non è necessario un ulteriore provvedimento sottoposto a un diverso rimedio giurisdizionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che, in sede di convalida del trattenimento, aveva ritenuto illegittimo il provvedimento di espulsione, per la mancanza di un espresso conferimento alla Commissione territoriale di poteri espulsivi).

Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32 com. 4, Decreto Legge 10/03/2023 num. 20 art. 7 ter, Decreto Legge 05/05/2023 num. 50, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 4 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)