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Sez. 1, Sentenza n. 16908 del 09/04/2009 Ud. (dep. 21/04/2009) Rv. 243170 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Dichiarazioni rese in primo grado - Inutilizzabilità ex art. 197 bis, comma terzo, cod. proc. pen. - Rinnovazione dell'istruzione - Legittimità.
Stato
decisa il 2009-04-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/243170-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE

È legittima la rinnovazione in appello dell'istruzione dibattimentale disposta per l'esame della persona imputata o giudicata in procedimento connesso o per reato collegato che abbia assunto l'ufficio di testimone le cui dichiarazioni rese in primo grado siano inutilizzabili in quanto assunte senza la presenza del difensore.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 197 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)