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Sez. 1, Sentenza n. 1089 del 05/11/1970 Ud. (dep. 23/04/1971) Rv. 117648 - 01

ISTRUZIONE PENALE - DIFESA E DIFENSORI - PERSONA INDIZIATA NEL RAPPORTO DI POLIZIA GIUDIZIARIA - CONSIDERAZIONE DI IMPUTATO DA PARTE DEL PM O DEL GI E CONSEGUENTE INTERVENTO DELLA DIFESA - OMISSIONE - ILLEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1970-11-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/117648-01

ISTRUZIONE PENALE - DIFESA E DIFENSORI - PERSONA INDIZIATA NEL RAPPORTO DI POLIZIA GIUDIZIARIA - CONSIDERAZIONE DI IMPUTATO DA PARTE DEL PM O DEL GI E CONSEGUENTE INTERVENTO DELLA DIFESA - OMISSIONE - ILLEGITTIMITA.*

Il PM o il gi ai quali vengano prospettati indizi di reato a carico di una determinata persona, non possono, se non incorrendo in arbitrio, ignorare volutamente il contenuto di un rapporto della polizia giudiziaria, (o ritenerlo senz'altro irrilevante) negando in tal modo all'indiziato di un reato l'Esercizio dei diritti riconosciuti dalla legge all'imputato, col non considerarlo tale nel compimento di Atti per i quali e previsto l'intervento e l'assistenza del difensore. Pertanto, anche se allo stato degli Atti e dell'istruttoria non si ravvisassero sufficienti gli elementi indiziari acquisiti (o riferiti nel rapporto) per far carico formalmente di un determinato reato ad una determinata persona, la indicazione di quest'ultima quale 'indiziato di reità (secondo il testo dell'art 78 comma secondo cod proc pen) impone che, almeno ai limitati fini del rituale compimento di quegli Atti processuali rispetto ai quali la legge riconosce determinati diritti all'imputato, tale sia considerata la persona indiziata. (V 115910, anno 1970).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 quater CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 ter CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 78 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)