Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige
Testo in vigore al
Art. 21
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 MARZO 1974, N. 279
Art. 22
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 MARZO 1974, N. 279
Titolo IV. Industria e commercio
Art. 23
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 LUGLIO 1978, N. 1017
Art. 24
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 LUGLIO 1978, N. 1017
Art. 25
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 LUGLIO 1978, N. 1017
Art. 26
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 LUGLIO 1978, N. 1017
Art. 27
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 LUGLIO 1978, N. 1017
Art. 28
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 LUGLIO 1978, N. 1017
Art. 29
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 LUGLIO 1978, N. 1017
Titolo V. Comunicazioni e trasporti
Art. 30
1. La potesta' di emanare norme legislative nelle materie previste dall'art. 4, n. 14 dello Statuto, non si riferisce alle ferrovie esercitate dallo Stato e ai servizi delle poste, delle telecomunicazioni e radio-comunicazioni.
Art. 31
1. La potesta' legislativa di cui al n. 6 dell'art. 5 dello Statuto, non si riferisce ai servizi la cui gestione e' di pertinenza delle Ferrovie dello Stato e dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, ne' alle concessioni in atto fino alla scadenza.
Art. 32
1. Sono da considerarsi di interesse regionale i pubblici servizi di comunicazione e trasporti relativi a linee che abbiano tutto il percorso sul territorio della Regione, qualora non implichino intervento finanziario dello Stato. Devono essere fatte salve le esigenze della difesa nazionale.
2. Per le linee di interesse nazionale o interregionale che si svolgono nel territorio della Regione il provvedimento di concessione di competenza del Ministero del trasporti e' adottato previo parere della Giunta regionale da emettersi nel termine perentorio di giorni, trenta dalla richiesta.
3. Nei riguardi dei trasporti regionali degli effetti postali si applicano, in ogni caso, le condizioni, gli obblighi e le relative sanzioni, imposti ai concessionari di pubblici trasporti dalle norme dello Stato per il trasporto degli effetti predetti.
Art. 33
1. Del Comitato regionale di coordinamento trasporti, previsto dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 luglio 1946, n. 39, sono chiamati a far parte due assessori delegati dal Presidente della Giunta regionale, uno dei quali designato con funzioni di presidente del Comitato.
Art. 34
1. Il Comitato regionale di coordinamento trasporti deve essere sempre sentito per la concessione di nuovi autoservizi di linea per viaggiatori e merci, nonche' per la modifica delle clausole vigenti di concessioni, riguardanti le modalita' di esercizio dei servizi medesimi.
2. Le deliberazioni degli organi regionali disformi dal parere del Comitato dovranno fare menzione del motivo della diversa determinazione.
Titolo VI. Commercio con l'estero
Art. 35
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49
Art. 36
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49
Titolo VII. Lavori pubblici
Art. 37
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 MARZO 1974, N. 381
Titolo VIII. Previdenza sociale e credito
Art. 38
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49
Art. 39
1. Il Ministero del tesoro e la Regione, nell'esercizio delle facolta' previste dall'art. 8 dello Statuto, possono prescindere dai pareri di cui allo stesso articolo, qualora questi non siano pervenuti alle predette autorita' nel termine di quattro mesi dalla richiesta e sia rimasto senza effetto un ulteriore invito a provvedere nei successivi trenta giorni dall'invito stesso.
Art. 40
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49
Titolo IX. Giustizia
Art. 41
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49