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Sez. 1, Sentenza n. 168 del 27/01/1962 (Rv. 250258 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSE - PROVVEDIMENTO DISCREZIONALE DEL GIUDICE - NON IMPUGNABILITA.*
Stato
decisa il 1962-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/250258-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSE - PROVVEDIMENTO DISCREZIONALE DEL GIUDICE - NON IMPUGNABILITA.*

Il giudice, quando ne ravvisi l'opportunita, puo disporre, anche di ufficio, la separazione delle cause, e cio anche se in precedenza ne abbia ordinato la riunione, qualora successivamente reputi piu opportuno che esse abbiano corso autonomo, in quanto la continuazione della loro riunione ritarderebbe, o renderebbe piu gravoso il processo. Il relativo provvedimento, atteso il suo carattere ordinatorio e la sua irrilevanza ai fini della decisione dell'una, o dell'altra causa, non e suscettibile d'impugnazione al giudice superiore. (V 2263/59).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)