Sez. 1, Sentenza n. 168 del 27/01/1962 (Rv. 250258 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSE - PROVVEDIMENTO DISCREZIONALE DEL GIUDICE - NON IMPUGNABILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSE - PROVVEDIMENTO DISCREZIONALE DEL GIUDICE - NON IMPUGNABILITA.*
Il giudice, quando ne ravvisi l'opportunita, puo disporre, anche di ufficio, la separazione delle cause, e cio anche se in precedenza ne abbia ordinato la riunione, qualora successivamente reputi piu opportuno che esse abbiano corso autonomo, in quanto la continuazione della loro riunione ritarderebbe, o renderebbe piu gravoso il processo. Il relativo provvedimento, atteso il suo carattere ordinatorio e la sua irrilevanza ai fini della decisione dell'una, o dell'altra causa, non e suscettibile d'impugnazione al giudice superiore. (V 2263/59).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)