Sez. L, Sentenza n. 11619 del 02/08/2002 (Rv. 556589 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Sindacato di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa all'art. 23, quarto comma, del c.c.n.l. 1990 - 1992 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato SS. S.p.A.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, che Compete al giudice del merito, è sindacabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole legali di ermeneutica e vizi di motivazione. (Nella specie, in tema di interpretazione della clausola transitoria dell'art. 23 comma quarto c.c.n.l. 90/92 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.A. relative alla valorizzazione dell'anzianità pregressa ai fini della progressione dei tecnici qualificati della quarta area al settimo livello stipendiale, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui essa aveva ritenuto fungibili, le categorie di inquadramento, aventi denominazione corrispondente, del precedente c.c.n.l. ed i livelli retributivi di cui al contratto 1990/1992, trascurando ogni valutazione del riferimento letterale della disposizione transitoria al requisito dell'anzianità "complessivamente maturata nella ex 5/6 categoria").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)