Sez. 3, Sentenza n. 490 del 20/01/1999 (Rv. 522437 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Errori materiali contenuti nella sentenza del giudice di merito - Correzione in sede di legittimità - Inammissibilità.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE
In sede di legittimità non può procedersi alla correzione di errori materiali contenuti nella sentenza del giudice di merito, dovendo alla stessa provvedere il giudice "a quo" con l'osservanza degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)