Sez. L, Sentenza n. 7915 del 17/07/1991 (Rv. 473169 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Diritto alla conservazione del posto - Infortuni e malattie - In genere | Assenza del lavoratore per malattia - Divieto assoluto di svolgere altra attività lavorativa - Insussistenza - Limiti - Recesso del datore di lavoro - Legittimità - Condizioni.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Diritto alla conservazione del posto - Infortuni e malattie - In genere
Benché non esista un divieto assoluto, per il lavoratore subordinato assente per malattia, di svolgere, durante tale assenza, attività lavorativa a favore di terzi o per conto proprio, un simile comportamento - stante la permanenza dei doveri di fedeltà (art. 2105 cod.civ.) e di correttezza (art. 1175 cod.civ.) - può giustificare il recesso del datore di lavoro ove la prestazione della detta attività lavorativa, valutata in relazione alle caratteristiche della malattia ed alle mansioni esercitate nell'ambito del rapporto di lavoro, risulti, anche solo potenzialmente, tale da pregiudicare o ritardare la guarigione del lavoratore ed il suo rientro in azienda. (Nella specie, l'impugnata sentenza, cassata dalla S.C., aveva ritenuto illegittimo il licenziamento, intimato per giustificato motivo, di un lavoratore che, durante le assenze, nel periodo giugno-novembre 1983, per "cefalea cronica intensiva" documentata da diciannove certificati medici, si era dedicato alla coltivazione - compresa la zappatura - di un fondo destinato alla coltivazione del tabacco).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 2105, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)