Sez. L, Sentenza n. 2513 del 23/04/1982 (Rv. 420380 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - CONTRIBUTO EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 991 DEL 1969 - DETERMINAZIONE - CRITERI EX LEGGE N. 319 DEL 1975 E CRITERI VIGENTI NELLA MATERIA DI IMPOSIZIONE TRIBUTARIA - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - CONTRIBUTO EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 991 DEL 1969 - DETERMINAZIONE - CRITERI EX LEGGE N. 319 DEL 1975 E CRITERI VIGENTI NELLA MATERIA DI IMPOSIZIONE TRIBUTARIA - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Il contributo dovuto - ai sensi dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1969 n. 991 - dagli iscritti alla cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli avvocati e procuratori è commisurato al reddito professionale degli iscritti stessi, accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, secondo una percentuale crescente in relazione all'entità della base imponibile (5 per cento per i redditi fino a tre milioni; 6 per cento per i redditi fino a 5 milioni e 8 per cento per quelli superiori) e nel senso che tale percentuale si applica sull'intera base e non già soltanto sullo scaglione ad essa corrispondente, senza che in contrario possa farsi riferimento ai diversi criteri stabiliti dalla sopravvenuta legge 22 luglio 1975 n. 319 (che prevede una imposizione con aliquote diverse per scaglioni) o a criteri vigenti nella materia di imposizione tributaria, avente natura diversa da quella della contribuzione previdenziale.*
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 991 art. 6, Legge 22/07/1975 num. 319 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)