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Sez. U - , Sentenza n. 28387 del 14/12/2020 (Rv. 659870 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO | Decreto di trasferimento - Ordine di cancellazione dei gravami - Esecuzione a cura del Conservatore - Indipendenza dal decorso dei termini di proponibilità delle opposizioni ex art. 617 c.p.c.
Stato
decisa il 2020-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659870-01

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO

Il decreto di trasferimento immobiliare ex art. 586 c.p.c., tanto nell'espropriazione individuale che in quella concorsuale che si svolga sul modello della prima, implica l'immediato e indifferibile trasferimento del bene purgato e libero dai pesi indicati dalla norma o ricavabili dal regime del processo esecutivo, con conseguente obbligo per il Conservatore dei Registri immobiliari (o, secondo l'attuale definizione, Direttore del Servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale del territorio istituito presso l'Agenzia delle entrate) di procedere alla cancellazione di questi immediatamente, incondizionatamente e, in ogni caso, indipendentemente dal decorso dei termini previsti per la proposizione delle opposizioni agli atti esecutivi avverso il provvedimento traslativo in parola.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2878, Cod. Civ. art. 2884 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)