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Sez. L, Sentenza n. 23489 del 12/11/2007 (Rv. 600249 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) | Art. 346 cod. proc. civ - Ritenuta rinuncia alle domande ed eccezioni non riproposte - Applicabilità all'appellato contumace in secondo grado - Estensione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600249-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA)

Il principio sancito dall'art. 346 cod. proc. civ., che intende rinunciate e non più riesaminabili le domande ed eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado che non siano state espressamente riproposte in appello, trova applicazione anche nei riguardi dell'appellato rimasto contumace in sede di gravame, in coerenza con il carattere devolutivo dell'appello, così ponendo appellato e appellante su un piano di parità - senza attribuire alla parte, rimasta inattiva ed estranea alla fase di appello, un posizione sostanzialmente di maggior favore - sì da far gravare su entrambi, e non solo sull'appellante, l'onere di prospettare al giudice del gravame le questioni (domande ed eccezioni) risolte in senso ad essi sfavorevole; tuttavia, mentre il soccombente soggiace ai vincoli di forme e di tempo previsti per l'appello, la parte vittoriosa ha solo un onere di riproposizione, in difetto presumendosi che manchi un interesse alla decisione, mancanza che ben può essere imputata anche alla parte contumace. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva esaminato d'ufficio l'eccezione di prescrizione - relativa al diritto alla percezione degli accessori sui ratei di un trattamento pensionistico in convenzione internazionale - sollevata in primo grado dall'INPS, che era rimasto contumace in appello).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)