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Sez. 3, Sentenza n. 1114 del 22/05/1967 (Rv. 327519 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - OBBLIGO DI NON AGGRAVARE LE CONSEGUENZE DANNOSE CON IL FATTO PROPRIO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1967-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327519-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - OBBLIGO DI NON AGGRAVARE LE CONSEGUENZE DANNOSE CON IL FATTO PROPRIO - LIMITI.*

Ai sensi dell'articolo 1227, comma secondo, cod civ, il creditore o il danneggiato e tenuto a contenere il danno nei limiti che rappresentano una diretta conseguenza della colpa del debitore o del danneggiante, non aggravando, con il fatto proprio, le conseguenze dannose che gli derivano all'inadempimento o dal fatto illecito altrui, ma non puo esigersi che, all'uopo, egli si assoggetti ad una attivita abnorme e piu onerosa di quel che comporti l'uso di un'ordinaria diligenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)