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Sez. 2, Sentenza n. 137 del 21/01/1964 (Rv. 300190 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA - CAUSE POSSESSORIE - VALORE SUPERIORE AL LIMITE DELLA COMPETENZA PRETORIA - RIFERIMENTO AL VALORE REALE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1964-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/300190-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA - CAUSE POSSESSORIE - VALORE SUPERIORE AL LIMITE DELLA COMPETENZA PRETORIA - RIFERIMENTO AL VALORE REALE - NECESSITA.*

Nelle cause possessorie, appartenenti alla Competenza del pretore anche se superino i limiti normali di Competenza per valore di tale giudice, occorre avere sempre presente, per la liquidazione degli onorari di avvocato e dei diritti di procuratore, il valore effettivo della controversia. (V. 38/63; 476/61; 2483/57; 683/53).*

Riferimenti normativi: Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)