Sez. 2, Sentenza n. 137 del 21/01/1964 (Rv. 300190 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA - CAUSE POSSESSORIE - VALORE SUPERIORE AL LIMITE DELLA COMPETENZA PRETORIA - RIFERIMENTO AL VALORE REALE - NECESSITA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA - CAUSE POSSESSORIE - VALORE SUPERIORE AL LIMITE DELLA COMPETENZA PRETORIA - RIFERIMENTO AL VALORE REALE - NECESSITA.*
Nelle cause possessorie, appartenenti alla Competenza del pretore anche se superino i limiti normali di Competenza per valore di tale giudice, occorre avere sempre presente, per la liquidazione degli onorari di avvocato e dei diritti di procuratore, il valore effettivo della controversia. (V. 38/63; 476/61; 2483/57; 683/53).*
Riferimenti normativi: Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 60 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)