Sez. L, Sentenza n. 2918 del 16/02/2004 (Rv. 570144 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE | Lavoratori a paga fissa o a ore - Festività nazionali ricorrenti di domenica - Diritto ad una ulteriore retribuzione - Differenza tra le due categorie - Esclusione - Svolgimento di attività lavorativa durante la suddetta festività - Necessità - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE
In materia di compenso per le festività infrasettimanali, ai sensi dell'art.5, terzo comma, ultima parte, della legge 27 maggio 1949 n.260, come modificato dalla legge 31 marzo 1954 n.90, il compenso aggiuntivo (corrispondente all'aliquota giornaliera) ivi previsto, per il caso in cui le festività nazionali coincidano con la domenica, spetta indipendentemente dal fatto che tale giornata sia lavorata o meno e che in tali giorni riposi, senza alcuna distinzione tra lavoratori retribuiti in misura fissa e lavoratori retribuiti ad ore, non rinvenendosi in proposito alcuna distinzione nell'art 2 l. cit., diversamente da quanto avviene con riguardo al beneficio contemplato nell'art.3.
Riferimenti normativi: Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 2, Legge 31/03/1954 num. 90 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)