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Sez. 1, Sentenza n. 873 del 26/05/1969 Ud. (dep. 31/10/1969) Rv. 113145 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE -MANCANZA O CONTRADDITTORIETA IN GENERE - MANCANZA DI MOTIVAZIONE - NOZIONE -FATTI O QUESTIONI IRRILEVANTI PER IL GIUDIZIO - OMISSIONE -SUSSISTENZA DEL VIZIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-05-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/113145-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE -MANCANZA O CONTRADDITTORIETA IN GENERE - MANCANZA DI MOTIVAZIONE - NOZIONE -FATTI O QUESTIONI IRRILEVANTI PER IL GIUDIZIO - OMISSIONE -SUSSISTENZA DEL VIZIO - ESCLUSIONE.*

Il difetto di motivazione, quale vizio che legittima l'annullamento della sentenza, sussiste quando il giudice di merito non abbia indicato le ragioni del suo convincimento o nell'indicarle sia incorso in evidente errore logico-giuridico ovvero quando, pur essendo la sentenza nel complesso motivata, in essa risulti omesso l'esame di un fatto decisivo del giudizio. Tale vizio non puo, tuttavia, ravvisarsi in quei casi in cui l'omissione del giudice concerne fatti o questioni che siano (o divengano) giuridicamente irrilevanti per il giudizio, con la preclusione di ogni esame di merito. In questa situazione, l'omissione non concerne piu l'esame circa la fondatezza delle questioni, bensi il solo rilievo della avvenuta preclusione. Il che palesemente svuota di interesse la stessa deduzione del mancato esame. (V 110750, 110261, anno 1969, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 474

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)