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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 68 del 1992

Decisione
decisa il 1992-02-05, depositata il 1992-02-24
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:68
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 17982

  • Radiotelevisione e servizi radioelettrici
  • Esercizio abusivo di impianti radioelettrici soggetti ad autorizzazione
  • Sanzioni penali
  • Irragionevole previsione di un trattamento sanzionatorio identico a quello stabilito per la (ritenuta) più grave fattispecie di esercizio abusivo di impianti soggetti a concessione
  • Inapplicabilità della norma impugnata nel giudizio a quo
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione, per non essere la norma impugnata suscettibile di applicazione nel giudizio a quo, essendo stata sostituita dall'art. 30, settimo comma, legge n. 223/1990, prevedente un più favorevole trattamento sanzionatorio. - Sulle norme di cui all'art. 195, d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, (sostituito dall'art. 45 legge 14 aprile 1975, n. 103) v. sent. n. 237/1984 e ord. nn. 13/1989, 160/1989, 331/1989 e 394/1989.

Norme impugnate

Parametri

Massima n. 17983

  • Radiotelevisione e servizi radioelettrici
  • Esercizio abusivo di impianti radioelettrici soggetti ad autorizzazione
  • Sanzioni penali
  • Irragionevole previsione di un trattamento sanzionatorio identico a quello stabilito per la (ritenuta) più grave fattispecie di esercizio abusivo di impianti soggetti a concessione
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Questione già dichiarata manifestamente infondata. - V. ord. n. 272/1991.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), come modificato dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e dell'art. 30, settimo comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), promossi con n. 3 ordinanze emesse il 4 giugno 1991 dal Pretore di Saluzzo nei procedimenti penali a carico di Pacifico Salvatore, Scavino Flavio e Mosso Pasqualino, iscritte ai nn. 552, 553 e 554 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;
punto 1
Ritenuto che con le tre ordinanze, di identico tenore, indicate in epigrafe il Pretore di Saluzzo ha sollevato questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103; b) dell'art. 30, settimo comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223; sostenendo che essi violerebbero i principi di uguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 Cost.) nella parte in cui assoggettano ad identica sanzione penale l'abusiva installazione di impianto radioelettrico di telecomunicazione, senza distinguere l'ipotesi in cui lo stesso sia soggetto a regime concessorio da quella - meno grave - in cui sia soggetto a semplice regime autorizzatorio; che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;
punto 2
Considerato che la questione riferita alla disposizione sub a) - già dichiarata non fondata con la sentenza n. 237 del 1984 e manifestamente infondata con numerose ordinanze (da ultime, nn. 13, 160, 331 e 394 del 1989) - è ormai palesemente irrilevante nel giudizio principale, dato che la norma impugnata non è in esso più applicabile essendo stata sostituita col predetto art. 30, settimo comma, della legge n. 223 del 1990, che prevede un trattamento sanzionatorio più favorevole (art. 195, secondo comma, nuovo testo); che tale questione va perciò dichiarata manifestamente inammissibile; che la questione riferita alla disposizione sub b) è stata dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 272 del 1991; che rispetto a tale decisione il giudice a quo non prospetta argomentazioni o profili nuovi.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dal Pretore di Saluzzo con tre ordinanze del 4 giugno 1991; 2) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, settimo comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione con le medesime ordinanze. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della consulta, il 5 febbraio 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: FRUSCELLA Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1992. Il cancelliere: FRUSCELLA

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