Sez. 2, Sentenza n. 2892 del 06/11/1973 (Rv. 366507 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SCRITTURE DI TERZI - VALORE PROBATORIO - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SCRITTURE DI TERZI - VALORE PROBATORIO - CONDIZIONI.*
Gli scritti provenienti da terzi, pur non avendo efficacia di prova piena, sono rimessi alla libera valutazione del giudice del merito e possono, in concomitanza con altre circostanze, fornire allo stesso giudice elementi di convincimento. (Conf 2227/70, mass n 348370; 13/69, mass n 337800).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)