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Sez. 1, Ordinanza n. 4041 del 14/02/2024 (Rv. 670264-01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Opposizione a decreto di espulsione - Divieto di espulsione ex art. 19, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998 - Esigenze sopravvenute "sur place" - Conflitto bellico in Ucraina - Rilevanza.
Stato
decisa il 2024-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670264-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

Il divieto di espulsione o respingimento dello straniero, di cui all'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, conferisce al beneficiario il diritto a non vedersi nuovamente immesso in un contesto ad elevato rischio personale, senza che rilevi la mancata presentazione della domanda di protezione internazionale; la situazione impediente non deve necessariamente sussistere prima della pronuncia del decreto di espulsione, ma può avere carattere sopravvenuto (c.d. "sur place"), come nel caso del conflitto bellico riguardante l'Ucraina, che il giudice di pace ha il dovere di prendere in considerazione a tutela dello straniero proveniente dallo stato teatro di detto conflitto.

Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)