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Sez. 2 - , Sentenza n. 33483 del 18/06/2019 Cc. (dep. 24/07/2019) Rv. 277025 - 02

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE | Violazione della Convenzione EDU verificatasi nell'ambito del processo di legittimità – Ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. – Ammissibilità – Destinazione dell’istituto a rimuovere in via preventiva violazioni meramente ipotizzate - Esclusione.
Stato
decisa il 2019-06-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277025-02

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE

Il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. è idoneo a rimediare alle ipotesi di inosservanza della Convenzione EDU verificatesi nell'ambito del processo di legittimità, poiché consente di porre l'interessato in una situazione equivalente a quella in cui si sarebbe trovato qualora non si fosse verificata alcuna violazione della medesima Convenzione; esso, invece, non può essere destinato, in via preventiva, alla rimozione di solo supposte violazioni della CEDU, trasformando in concreto il rimedio in un'istanza ulteriore di giudizio in contrasto con gli ambiti propri dell'istituto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)