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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 1989 relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (89/662/CEE)

Testo in vigore al

Questo elemento non esiste alla data scelta.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo2,

visto il parere del Comitato economico e sociale3,

considerando che la Comunità deve adottare le misure destinate ad instaurare gradualmente il mercato interno, nel corso di un periodo che si conclude il 31 dicembre 1992;

considerando che un funzionamento armonioso delle organizzazioni comuni di mercato per i prodotti animali ed i prodotti di origine animale implica l'eliminazione di tutti gli ostacoli veterinari allo sviluppo degli scambi intracomunitari dei prodotti considerati; che, a tal fine, la libera circolazione dei prodotti agricoli costituisce un elemento fondamentale delle organizzazioni comuni di mercato e deve consentire uno sviluppo razionale della produzione agricola, nonché l'impiego ottimale dei fattori di produzione;

considerando che nel settore veterinario le frontiere sono attualmente utilizzate per controlli intesi a garantire la protezione della salute pubblica e della salute animale;

considerando che l'obiettivo finale è quello di limitare i controlli veterinari al luogo di partenza; che la realizzazione di questo obiettivo implica un'armonizzazione delle esigenze essenziali relative alla protezione della salute pubblica e della salute animale;

considerando che, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, è opportuno, in attesa di realizzare l'obiettivo predetto, dare rilievo ai controlli da effettuare alla partenza e all'organizzazione dei controlli che possono essere eseguiti nel luogo di destinazione; che questa soluzione induce ad abbandonare la possibilità di effettuare i controlli veterinari alle frontiere interne della Comunità;

considerando che questa soluzione implica una maggiore fiducia nei controlli veterinari eseguiti dallo Stato speditore; che è quindi necessario che quest'ultimo provveda a far effettuare i controlli veterinari in modo adeguato;

considerando che nello Stato destinatario i controlli veterinari possono essere effettuati per campione nel luogo di destinazione; che, tuttavia, in caso di fondati sospetti di irregolarità, il controllo veterinario può essere effettuato durante il trasporto della merce;

considerando che spetta agli Stati membri precisare, in un piano da presentare, la maniera in cui intendono effettuare i controlli e che questi piani dovranno formare oggetto di un'approvazione comunitaria;

considerando che è necessario prevedere le conseguenze di un controllo veterinario che porti alla constatazione dell'irregolarità della spedizione; che in tal caso si possano formulare tre ipotesi, la prima delle quali consiste nella necessità di regolarizzare i documenti incompleti o inesatti, la seconda nel prevenire il pericolo qualora si constati una malattia epizootica, qualsiasi nuova malattia grave e contagiosa o qualsiasi altro fenomeno che possa comportare gravi rischi per gli animali o la salute umana, la terza nel risolvere i casi in cui le merci non soddisfino le condizioni imposte, per motivi diversi dai precedenti;

considerando che è necessario prevedere una procedura per dirimere eventuali controversie relative alle spedizioni da uno stabilimento, un centro di produzione o un'impresa;

considerando che è necessario prevedere un regime di salvaguardia; che in questo settore, in particolare per motivi d'efficacia, la responsabilità deve spettare in primo luogo allo Stato speditore; che la Commissione deve poter agire, in particolare recandosi in loco ed adottando le misure adeguate alla situazione;

considerando che, per ottenere un effetto utile, le disposizioni della presente direttiva devono riguardare tutte le merci soggette, negli scambi intracomunitari, a condizioni veterinarie;

considerando, tuttavia, che per quanto concerne talune epizoozie gli Stati membri si trovano in situazioni sanitarie differenti e che, in attesa di un approccio comunitario sui mezzi di lotta contro queste malattie, conviene lasciare provvisoriamente in sospeso la questione del controllo sugli scambi intracomunitari di animali vivi e permettere un controllo su documenti nel corso del trasporto; che nello stato attuale dell'armonizzazione ed in attesa di norme comunitarie è opportuno, per le merci che non sono state oggetto di norme armonizzate, tener conto delle esigenze dello Stato destinatario, purché siano conformi all'articolo 36 del trattato;

considerando che è opportuno adeguare le disposizioni delle direttive esistenti alle nuove norme stabilite dalla presente direttiva;

considerando che conviene riesaminare dette norme prima della scadenza del 1993;

considerando che è opportuno affidare alla Commissione l'incarico di adottare le misure d'applicazione della presente direttiva; che, a tal fine, si devono stabilire delle procedure che instaurino una cooperazione stretta ed efficace tra la Commissione e gli Stati membri, nell'ambito del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1989. Per il Consiglio Il Presidente H. NALLET ALLEGATO A Legislazioni veterinarie - Direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64), modificata da ultimo dalla direttiva 88/657/CEE (GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 3) - Direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23), modificata da ultimo dalla direttiva 88/657/CEE (GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 3) - Direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24), modificata da ultimo dalla direttiva 87/489/CEE (GU n. L 280 del 3. 10. 1987, pag. 28) - Direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85), modificata da ultimo dalla direttiva 89/227/CEE (GU n. L 93 del 6. 4. 1989, pag. 25) - Direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carni (GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 4), modificata da ultimo dalla direttiva 88/660/CEE (GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 35) - Direttiva 85/397/CEE del Consiglio, del 5 agosto 1985, concernente i problemi sanitari e di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di latte trattato termicamente (GU n. L 226 del 24. 8. 1985, pag. 13), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8) - Direttiva 88/657/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1988, che fissa i requisiti relativi alla produzione ed agli scambi delle carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni (GU n. L 382del 31. 12. 1988, pag. 3) (;) - Direttiva 89/437/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1989, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti (GU n. L 212 del 22. 7. 1989, pag. 87) (;) ALLEGATO B Prodotti che non formano oggetto di armonizzazione comunitaria, ma i cui scambi sarebbero soggetti ai controlli previsti dalla presente direttiva Prodotti di origine animale contemplati dall'allegato II del trattato: - carni di coniglio e di selvaggina - latte crudo e prodotti a base di latte - prodotti dell'acquacoltura destinati al consumo umano - prodotti della pesca destinati al consumo umano - molluschi bivalvi vivi destinati al cunsumo umano - prodotti a base di carni di selvaggina e di coniglio - sangue - grassi animali fusi, ciccioli e sottoprodotti della fusione - miele - lumache destinate al consumo umano - cosce di rana destinate al consumo umano (;) A decorrere dal 1g gennaio 1992.