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Sez. 4, Sentenza n. 40499 del 20/10/2010 Ud. (dep. 16/11/2010) Rv. 248861 - 01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO (DIVIETO) | Reato previsto dagli artt. 1 e 2 legge n. 1369 del 1960 - Nuova fattispecie di cui agli artt. 4 e 18 D.Lgs. n. 276 del 2003 - "Abolitio criminis" - Esclusione - Successione di leggi penali nel tempo - Applicabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2010-10-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248861-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO (DIVIETO)

In tema di divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, la condotta consistente nell'esecuzione di mere prestazioni di manodopera integra il reato prima previsto dagli artt. 1 e 2 legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (oggi sostituito dagli artt. 4 e 18 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276), atteso che tra le due fattispecie è ravvisabile un'ipotesi di "continuità normativa".

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 2 CORTE COST., Legge 10/09/2003 num. 276 art. 4 CORTE COST., Legge 10/09/2003 num. 276 art. 18, Legge 10/09/2003 num. 276 art. 85

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)