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Sez. 1, Sentenza n. 5375 del 21/04/1981 Ud. (dep. 30/05/1981) Rv. 149138 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE - CESSIONE DI MODICHE QUANTITA DI SOSTANZE STUPEFACENTI PER USO DI GRUPPO - APPLICABILITA DELLA ESIMENTE PREVISTA DALL'ART 80 DELLA LEGGE 1975 N 685 - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-04-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149138-01

STUPEFACENTI - IN GENERE - CESSIONE DI MODICHE QUANTITA DI SOSTANZE STUPEFACENTI PER USO DI GRUPPO - APPLICABILITA DELLA ESIMENTE PREVISTA DALL'ART 80 DELLA LEGGE 1975 N 685 - ESCLUSIONE.*

Nell'art 80, secondo comma, della legge 22 dicembre 1975, n 685, la finalita dell'uso personale, anche non terapeutico, di modiche quantita di sostanze stupefacenti toglie al fatto il carattere di antigiuridicita, fungendo da causa di giustificazione. Ne deriva che l'anzidetta esimente non puo estendersi a chi abbia ceduto modiche quantita delle predette sostanze per farne uso di gruppo; e cio sulla base della stessa ratio della legge, la quale, ai fini della estirpazione d'un male sociale, che e produttivo di deterioramento fisico, ha inteso colpire tutti gli spacciatori, tutelando cosi, come dispone l'art 32 della Costituzione, le tendenze naturali dell'uomo alla conservazione della salute e al miglioramento delle proprie capacita. (sul tema della estensione della causa di non punibilita al caso di cessione di sostanze stupefacenti per uso di gruppo non si rinvengono precedenti. Sulla ratio della legge Cass pen, sez i, 6 maggio 80, ricorso milani ed altri).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)