Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 429 del 1987
Massime (1)
Massima n. 3738
- Calamità pubbliche
- Zone terremotate (campania e basilicata)
- Provvedimenti amministrativi d'urgenza emessi tra il novembre 1980 e il 31 ottobre 1981
- Requisizione di immobili
- Manifesta infondatezza della questione.
- Art. 4 d.l. 27 febbraio 1982, n.57, conv. in l. 29 aprile 1982, n. 187.
- Artt. 3, 24, 28, 42, 113 Cost.
Leggi la massima
La norma che disponeva doversi considerare "legittimi", ancorché difformi dalle norme in vigore, i provvedimenti amministrativi, adottati nella prima fase dell'emergenza, per le necessità determinate dal terremoto del 1980, non contravviene ai principi costituzionali espressi dagli artt. 24 e 113, 42, 3 e 28. Sotto un primo profilo i vizi di tali atti non sono tutti sanati e resta sempre salvo il controllo giurisdizionale in ordine al rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali, delle norme sull'attribuzione dei poteri amministrativi, nonché il sindacato sugli eventuali vizi di eccesso di potere (artt.24 e 113 Cost.); per altro verso, a ciascun provvedimento comportante un sacrificio della proprietà immobiliare, deve, in ogni caso, corrispondere un congruo indennizzo (art.42 Cost.); infine, non sono comparabili le situazioni delle zone colpite dal sisma, rispetto a quelle del restante e indenne territorio nazionale (artt. 3 e 28). (Manifesta infondatezza delle questioni di legit- timità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 24, 28, 42 e 113 Cost. - dell'art. 4 D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, conv. in L. 29 aprile 1982, n. 187; questione già decisa con S. n. 100/1987).
Norme impugnate
- art. 4 d.l. 27 febbraio 1982, n. 57
- legge 29 aprile 1982, n. 187
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 d.l. 27 febbraio 1982 n. 57 (Disciplina per la gestione stralcio dell'attività del Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata) conv. in legge 29 aprile 1982 n. 187, promosso con ordinanza emessa il 22 ottobre 1986 dal Tribunale amministrativo regionale della Campania, nel procedimento vertente tra Borghese Clelia ed il Comune di Napoli, iscritta al n. 255 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, 1ª serie speciale, dell'anno 1987;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;
punto 1
Ritenuto che con atto notificato il 31 marzo 1981 Borghese Clelia ed Ernestina impugnavano un decreto con cui il Sindaco di Napoli aveva requisito un immobile di loro proprietà al fine di sistemarvi alcuni esercizi commerciali colpiti dal terremoto del novembre 1980;
che nel corso del procedimento il Tribunale con ordinanza del 22 ottobre 1986 (reg. ord. n. 255 del 1987) rilevava che l'art. 4 del sopravvenuto d.l. 27 febbraio 1982 n. 57, come convertito dalla l. 29 aprile 1982 n. 187, disponeva doversi considerare legittimi, ancorché difformi dalle vigenti norme, comprese quelle procedurali, i provvedimenti amministrativi emessi per le zone terremotate della Campania e della Basilicata tra il 23 novembre 1980 e il 31 ottobre 1981 purché diretti a realizzare l'attività di soccorso, ad assicurare servizi necessari per la collettività e a soddisfare esigenze primarie dei cittadini nelle zone colpite dagli eventi sismici;
che il Tribunale riteneva che tale norma sottraesse al giudice adito qualsiasi esame così del merito come della legittimità dei provvedimenti impugnati;
che, tanto premesso, il Tribunale dubitava che l'art. 4 cit. contrastasse: a) con l'art. 3 Cost., per il deteriore ingiustificato trattamento riservato ai destinatari dei detti atti amministrativi rispetto alla generalità dei cittadini; b) con l'art. 42 Cost., per l'eccessiva compressione della proprietà immobiliare; c) con gli artt. 24 e 113 Cost., per l'esclusione dell'azione di responsabilità del pubblico funzionario, conseguente all'eventuale annullamento del provvedimento di requisizione;
punto 2
Considerato che le questioni sono state già decise con sentenza n. 100 del 1987, la quale ha osservato come il fondamento della norma impugnata risieda nelle necessità determinate dal terremoto del 1980, con efficacia limitata alla prima fase dell'emergenza;
che la stessa norma peraltro non sana tutti i vizi degli atti emanati in quel periodo dall'autorità amministrativa, sui quali, per contro, resta salvo il controllo giurisdizionale concernente il rispetto delle norme della Costituzione, dei principi fondamentali concernenti i principali istituti giuridici, delle norme relative all'attribuzione dei poteri amministrativi, nonché il sindacato sugli eventuali vizi di eccesso di potere, rivelandosi così infondata la doglianza di violazione degli artt. 24 e 113 Cost.;
che è stata altresì dichiarata priva di fondamento la censura relativa all'art. 42 Cost., poiché, anche sussistendo la norma impugnata, a ciascun provvedimento comportante un sacrificio della proprietà immobiliare deve in ogni caso corrispondere un congruo indennizzo;
che, infine, la sopra citata sentenza ha escluso la violazione del principio di eguaglianza, non essendo comparabili le situazioni in cui versavano le zone colpite dal sisma con quelle del territorio nazionale rimasto indenne;
che le suesposte considerazioni valgono anche ad evidenziare la non fondatezza del riferimento all'art. 28 Cost.;
che conseguentemente le predette questioni risultano ora manifestamente infondate (v. anche l'ordinanza n. 262 del 1987);
punto 3
Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 d.l. 27 febbraio 1982 n. 57, come convertito dalla legge 29 aprile 1982 n. 187, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 28, 42 e 113 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale della Campania con l'ordinanza indicata in epigrafe, in quanto già decise con la sentenza n. 100 del 1987.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 26 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze