Sez. 1, Sentenza n. 1252 del 29/04/1985 Cc. (dep. 23/05/1985) Rv. 169387 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - EMISSIONE DI FATTURA FITTIZIA - ANNOTAZIONE DI FATTURA FITTIZIA - RAPPORTO DI SPECIALITÀ - EFFETTI - CONCORSO PERSONALE DELL'ANNOTATORE NEL REATO COMMESSO DALL'EMITTENTE E VICEVERSA - ESCLUSIONE - FONDAMENTO - IPOTIZZABILITÀ DI UN CONFLITTO DI COMPETENZA - INSUSSISTENZA.*
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - EMISSIONE DI FATTURA FITTIZIA - ANNOTAZIONE DI FATTURA FITTIZIA - RAPPORTO DI SPECIALITÀ - EFFETTI - CONCORSO PERSONALE DELL'ANNOTATORE NEL REATO COMMESSO DALL'EMITTENTE E VICEVERSA - ESCLUSIONE - FONDAMENTO - IPOTIZZABILITÀ DI UN CONFLITTO DI COMPETENZA - INSUSSISTENZA.*
Il rapporto di specialità, esistente tra le due ipotesi di reato, di emissione e annotazione di fattura fittizia esclude l'automatico e necessario concorso personale dell'annotatore nel reato della emittente e viceversa; mentre, la residuale ed eventuale ipotesi concorsuale di preventivi accordi tra i soggetti dei due reati, con addebito aggiuntivo rispetto a quello di cui all'ipotesi speciale, non consente di configurare alcun eventuale conflitto di Competenza, trattandosi di contrasto relativo all'ipotizzabilità di un reato ulteriore (questione di merito) e non già di contrasto sulla configurazione del medesimo fatto che è questione di diritto. (V mass n 147830).*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 50 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)