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Sez. 1, Sentenza n. 4322 del 13/01/1996 Ud. (dep. 10/05/1997) Rv. 207433 - 01

REATO - REATO CONTINUATO - PENA | Determinazione - Criteri - Violazione più grave - Individuazione.
Stato
decisa il 1996-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207433-01

REATO - REATO CONTINUATO - PENA

Nel caso di reato continuato, ai fini della determinazione della pena base, la violazione più grave deve essere individuata con riferimento alla pena da infliggere in concreto per ciascuna di esse, dopo la valutazione di ogni singola circostanza e l'eventuale giudizio di comparazione di cui all'art. 69 cod. pen., secondo i criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., senza alcun riguardo al titolo ed alle relative pene edittali. Tuttavia l'individuazione del reato ritenuto in concreto più grave incontra un limite invalicabile costituito dal fatto che la pena prescelta non può mai essere inferiore a quella che sarebbe stata irrogabile per un reato concorrente, sanzionato con pena edittale maggiore nel minimo: ne consegue che, in presenza di due reati puniti con pene edittali diverse nella misura massima e minima, il giudice potrà liberamente scegliere quale sia la violazione più grave, ma dovrà irrogare per essa una pena non inferiore a quella che avrebbe dovuto infliggere per l'altra violazione punita, a seguito del giudizio di comparazione, con pena edittale maggiore nel minimo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)