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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 426 del 1994

Decisione
decisa il 1994-12-05, depositata il 1994-12-14
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:426
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 20974

  • Locazioni
  • Locazioni ad uso abitativo
  • Norme dettate nell'ambito di interventi urgenti per i centri storici e le isole di venezia e chioggia
  • Sospensione 'ex lege' per trentasei mesi dell'esecuzione dei titoli di rilascio
  • Eccezioni per i casi di necessità abitative del locatore ma solo se accertate
  • Contestata anomala attribuzione di poteri cognitivi al giudice dell'esecuzione
  • Lamentata eccessiva onerosità, per il locatore, dell'esercizio del diritto di difesa, con incidenza sul diritto di proprietà e conseguenti irrazionali disparità di trattamento
  • Questione vertente su norma di decreto-legge non convertito
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione, in quanto il decreto-legge contenente la disposizione impugnata non è stato convertito in legge entro il termine prescritto. - Con identiche decisioni su altri casi di decreti-legge non convertiti, da ultimo, O. nn. 322/1994, 167/1994 e 74/1994. red.: S.P.

Norme impugnate

  • art. 3 d.l. 31 marzo 1994, n. 221

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia), come novellato dall'art. 3 del decreto legge 31 marzo 1994, n. 221 (Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e Chioggia), promosso con ordinanza emessa il 3 maggio 1994 dal Pretore di Venezia nel procedimento esecutivo promosso da Diamantini Corrado nei confronti di Poli Benito, iscritta al n. 355 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1994; Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1994 il Giudice relatore Cesare Ruperto;
punto 1
Ritenuto che con ordinanza emessa il 3 maggio 1994 nel corso di un procedimento esecutivo promosso da Diamantini Corrado nei confronti di Poli Benito, il Pretore di Venezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia), come novellato dall'art. 3 del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 221 (Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e Chioggia), nella parte in cui stabilisce che "la necessità" del locatore di disporre dell'immobile per abitazione propria, del coniuge, dei genitori o dei figli "debba essere accertata, per ottenere la declaratoria di non soggezione dell'esecuzione alla sospensione ex lege disposta"; che la norma censurata dispone, tra l'altro, la sospensione, per un periodo di trentasei mesi, dei titoli di rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, eccezion fatta per "i casi di accertate necessità abitative del locatore"; che il giudice a quo sostiene che "l'utilizzo del termine accertate necessità abitative" indurrebbe a ritenere che le stesse debbano risultare da un giudizio di accertamento effettuato dal giudice competente in sede di cognizione, dato che il giudice dell'esecuzione, nel nostro ordinamento, non ha mai un potere cognitivo di accertamento; che, pertanto, ad avviso del Pretore, poiché il proprietario esecutante dovrebbe munirsi di un ulteriore titolo (con natura di cosa giudicata) accertante la propria necessità, a seguito di giudizio da incardinarsi davanti al giudice competente, la norma censurata violerebbe l'art. 24 della Costituzione - in quanto "l'esercizio del diritto di veder riconosciuta, in caso di necessità, l'eseguibilità del titolo risulta eccessivamente oneroso, avuto riguardo ai tempi necessari per ottenere una pronuncia giudiziale definitiva" - nonché l'art. 42 della Costituzione, integrando un "blocco del diritto di proprietà"; e creerebbe, altresì, una irragionevole disparità di trattamento tra i casi in cui il proprietario-esecutante abbia necessità non ancora "accertate" ed i casi nei quali "sussistano i presupposti di cui al combinato disposto degli artt. 2, primo comma, della legge 21 febbraio 1989, n. 61 e 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360";
punto 2
Considerato che il decreto-legge 31 marzo 1994, n. 221, non è stato convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 giugno 1994; che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, le ordinanze nn. 322, 167 e 74 del 1994), la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia), come novellato dall'art. 3 del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 221 (Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e Chioggia), nella parte in cui stabilisce che "la necessità" del locatore di disporre dell'immobile per abitazione propria, del coniuge, dei genitori o dei figli "debba essere accertata, per ottenere la declaratoria di non soggezione dell'esecuzione alla sospensione ex lege disposta", sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione, dal Pretore di Venezia con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: RUPERTO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze