Sez. 1, Sentenza n. 1256 del 05/02/1988 (Rv. 457446 - 01)
USI CIVICI - IN GENERE - NATURA PERSONALE DEI RELATIVI DIRITTI - GIUDIZIO PROMOSSO DAL TITOLARE DI USO CIVICO PER IL RICONOSCIMENTO DEL PROPRIO DIRITTO E PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO SUBITO A SEGUITO DELLA VIOLAZIONE DELLO STESSO - MORTE DEL TITOLARE - TRASMISSIBILITÀ DELLA PRETESA DI CARATTERE PATRIMONIALE AGLI EREDI - INTERESSI DI QUESTI ULTIMI ALLA PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - ESCLUSIONE.*
USI CIVICI - IN GENERE - NATURA PERSONALE DEI RELATIVI DIRITTI - GIUDIZIO PROMOSSO DAL TITOLARE DI USO CIVICO PER IL RICONOSCIMENTO DEL PROPRIO DIRITTO E PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO SUBITO A SEGUITO DELLA VIOLAZIONE DELLO STESSO - MORTE DEL TITOLARE - TRASMISSIBILITÀ DELLA PRETESA DI CARATTERE PATRIMONIALE AGLI EREDI - INTERESSI DI QUESTI ULTIMI ALLA PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - ESCLUSIONE.*
I diritti di uso civico, quali diritti personali goduti uti civis, si estinguono con la morte del loro titolare; tuttavia qualora questi abbia agito in giudizio non solo per il riconoscimento di un tale diritto ma anche per il risarcimento del danno subito a seguito della sua violazione, e quindi per una pretesa di carattere patrimoniale trasmissibile agli eredi, la morte della detta parte non fa venir meno ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e non determina pertanto la cessazione della materia del contendere.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)