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Sez. 3, Sentenza n. 1423 del 24/02/1983 (Rv. 426245 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA DEL RICORSO - OMESSA TRASCRIZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROCURA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426245-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA DEL RICORSO - OMESSA TRASCRIZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROCURA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*

Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per Cassazione è sufficiente che la parte abbia regolarmente sottoscritto la procura al difensore nell'originale del ricorso, non rilevando che tale sottoscrizione non sia stata ripetuta nella copia notificata, purché in quest'ultima vi sia esplicita menzione dell'avvenuto rilascio della procura, potendo ciò costituire sicuro elemento di prova della esistenza di un mandato conferito in data anteriore, o comunque coevo alla notificazione del ricorso. (Conf 6453/81, mass n 417273; (Conf 3026/81, mass n 413579; (Conf 2095/80, mass n 405740).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)