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Sez. 1 - , Sentenza n. 22122 del 11/09/2018 (Rv. 650401 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE | Concordato preventivo omologato - Istanza di svincolo delle somme accantonate per i creditori irreperibili - Decreto di rigetto del giudice delegato - Reclamo al collegio - Rigetto - Ricorso ex art. 111, comma 7, Cost. - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650401-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE

È inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. avverso il decreto con cui il tribunale, in sede di reclamo, abbia confermato il decreto del giudice delegato di rigetto della domanda di restituzione delle somme accantonate per il soddisfacimento dei creditori irreperibili, trattandosi di atto giudiziale privo dei connotati della decisorietà e della definitività, potendo essere, su richiesta della stessa parte istante o d'ufficio, modificato e revocato in ogni tempo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 164, Legge Falliment. art. 180, Legge Falliment. art. 182

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)