Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 358 del 1997
Massime (1)
Massima n. 23564
- Processo penale
- Giudizio dibattimentale
- Incompatibilità del giudice che abbia respinto la richiesta di archiviazione
- Mancata previsione
- Violazione degli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, 27, secondo comma, e 101, secondo comma, Cost.
- Questione già decisa
- Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione, concernendo una norma già dichiarata costituzionalmente illegittima 'in parte qua'. - S. n. 502/1991. red.: G. Leo
Norme impugnate
- art. 34, comma 2, c.p.p.
Parametri
- art. 25 Cost.
- art. 101, comma 2, Cost.
- art. 3, comma 1, Cost.
- art. 27, comma 2, Cost.
- art. 24, comma 2, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20 settembre 1996 dal tribunale di Patti, nel procedimento penale a carico di Materia Antonino, iscritta al n. 1359 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1997;
Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice relatore Guido Neppi Modona;
punto 1
Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Antonino Materia, su eccezione della difesa dell'imputato, il tribunale di Patti ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio dibattimentale del giudice che abbia respinto la richiesta di archiviazione e che, nella successiva camera di consiglio, abbia inviato gli atti al pubblico ministero per la formulazione dell'imputazione, ex art. 409, comma 5, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, 27, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione;
punto 2
Considerato che identica questione è stata già decisa con sentenza n. 502 del 1991, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 409, comma 5, dello stesso codice;
che, pertanto, la questione ora riproposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, 27, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Patti, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 novembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
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