Sez. U - , Ordinanza n. 21164 del 23/07/2021 (Rv. 661855 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - SPECIALE | Addetti agli uffici legali di enti pubblici - Iscrizione agli elenchi speciali annessi agli albi degli avvocati - Rapporto di pubblico impiego - Sussistenza - Conseguenze - Azione di responsabilità per danno erariale - Esperibilità.
AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - SPECIALE
L'iscrizione agli elenchi speciali annessi agli albi degli avvocati istituiti presso i consigli dell'ordine, consentita, in deroga al principio dell'incompatibilità dell'attività professionale con la qualità di impiegato, ai dipendenti degli enti pubblici addetti ai relativi uffici legali, presuppone la sussistenza di un rapporto di servizio dell'iscritto con la P.A.; pertanto, nei confronti del dipendente può essere esperita, dinanzi al giudice contabile, l'azione di responsabilità per danno erariale, volta alla tutela dell'interesse pubblico generale al buon andamento dell'attività amministrativa e al corretto impiego delle risorse pubbliche.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 3, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)