Sez. 6 - 3, Ordinanza interlocutoria n. 13919 del 06/07/2015 (Rv. 635979 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Procuratore domiciliatario - Notificazione presso il suo studio a legale avente lo stesso cognome - Conseguenze - Inesistenza della notificazione - Esclusione - Nullità della notificazione - Sussistenza - Rinnovazione - Necessità.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE
La notificazione del ricorso per cassazione presso il domicilio eletto ad un procuratore che abbia lo stesso cognome di quello indicato in sentenza, ma un nome diverso, tenuto conto della identità dello studio e del cognome dei due avvocati può considerarsi eseguita in luogo e a persona che presentino comunque una relazione con l'intimato, sicché non è inesistente, ma nulla, con la sola conseguente necessità della sua rinnovazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)