Sez. 5, Sentenza n. 21859 del 08/03/2024 Ud. (dep. 31/05/2024) Rv. 286507-01
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - IN GENERE | Imputato sottoposto a misura cautelare restrittiva della libertà personale - Legittimo impedimento a comparire - Sussistenza - Onere dell'imputato di tempestiva comunicazione - Esclusione - Ragioni - Fattispecie in tema di obbligo di firma in comune diverso da quello in cui si celebra il processo.
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - IN GENERE
La sottoposizione dell'imputato a qualsivoglia restrizione della libertà personale, per altra causa integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in assenza, anche quando risulti che l'imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice della sopravvenuta condizione di restrizione in tempo utile per la traduzione o per conseguire eventuali autorizzazioni in grado di consentirgli di derogare alle prescrizioni cui è assoggettato, in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento. (Fattispecie relativa ad imputato
sottoposto alla misura dell'obbligo di firma in un comune diverso da quello in cui ha sede il Tribunale procedente).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quinquies, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)